venerdì 22 febbraio 2008

Sciopero su eBay a livello internazionale degli utenti per sottolineare i problemi esistenti

La modifica apportata da eBay al proprio sistema di attribuzione dei feedback ha innescato una rivolta tra i vendors iscritti al sito, che hanno deciso di attuare uno sciopero di una settimana.

Da poco infatti eBay ha attribuito ai soli acquirenti il diritto di emettere giudizi sui venditori, bollando come inaffidabili quelli che in qualche modo hanno condotto in modo scorretto o non del tutto inappuntabile il perfezionamento dell’acquisto o hanno divulgato informazioni di presentazione del prodotto non corrispondenti alle caratteristiche effettive della merce in vendita.

I venditori invece non sono più abilitati a esprimere opinioni sui clienti e possono solamente limitarsi a segnalare al personale eBay i comportamenti degli utenti disonesti, rinunciando alla possibilità di intervenire in prima persona anche con l’esternazione di giudizio chiaro.

Dal 18 al 25 febbraio tutti i più operosi venditori della casa d’aste on line hanno decretato perciò uno sciopero, astenendosi da ogni attività commerciale.

Ad accendere la miccia della rivolta ha contribuito la dichiarazione del CEO di eBay, John Donahoe, che ha marchiato come “solo rumore” le lamentele dei venditori, dando bene ad intendere che al momento le politiche dell’azienda non sono in nessun caso volte a tutelarne gli interessi e le esigenze.

Benché non si abbiano dati precisi sulla percentuale di utenti che hanno aderito allo sciopero, rimane che questo è il primo esempio di contrapposizione forte e radicale tra il management del portale e gli utenti che rappresentano la linfa su cui si basa l’economia di una delle più lucrative aziende della new economy.

lunedì 18 febbraio 2008

L'Antitrust ha iniziato ad indagare e a prendere una prima importante decisione: bocco del distacco della linea telefonica e del pagamento bollette de

Bollette gonfiate per dialer e numeri a pagamento, tipo 899 e numerazioni satellitari ?

Finalmente dopo tante denunce, l'Antitrust italiano ha iniziato ad indagare e a prendere una prima importante decisione: le società telefoniche non devono staccare la linea telefonica ai cittadini che non pagano le bollette perchè secondo loro impropriamente aumentate da telefonate non fatte di propria spontanea volontà.

Sotto accusa sono soprattutto alcuni dialer presenti su Internet che si attivano senza che l'utente se ne accorga facendo lievitare sensibilmente la bolletta telefonica.

E fino alla fine delle indagine, come è logico, gli utenti con queste bollette potranno non pagare le somme previste, fino all'accertamente dell'Autorità di Controllo che sta cercando, finalmente, di "inquadrare la situzione".

Nello stesso comunicato dell'Autorità di controllo viene spiegato il funzionamento dei dialer "colpevoli" che molti dei lettori di webamsterpoint ovviamente conoscono e sanno come evitare: "questi programmi alterano i parametri della connessione a internet impostati sul computer dell'utente, agendo sul numero telefonico del collegamento e sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato su prefissi internazionali satellitari o speciali".

Per il momento sono indagate 7 società attive nel settore dei numeri a pagamento: Elsacom,Globastar Europe, Csinfo, Eutelia, Karupa, 10993 srl, Teleunit e Voiceplus.

Le operazioni di controllo stanno avvenendo con l'aiuto della Guardia di Finanza.

E', forse, il primo passo verso l'eliminazione definitiva dei dialer su Internet ?

Perchè se a livello telefonico, Telecom Italia e gli altri operatori hanno limitato l'uso della numerazione per servizi aggiunti a pagamento grazie all'introduzione di nuovi regolamenti che richiedono il previo assenso dell'utente, la situazione è ancora una giungla su Internet.

E se per alcuni anni i dialer informatici, soprattutto con la diffusione delle Adsl, sembrava un fenomeno in forte diminuzione, da almeno un anno ci sono segnali di forte ripresa a danno degli utenti soprattutto alle prime armi con Internet e in ultima analisi con un gravissimo danno alla credibilità e alla diffusione dell'Internet in Italia.

omminate le prime multe ai possessori di portali e siti aziendali che non presentano la partita IVA in home page.

Il DPR 404 del 5 ottobre 2001 ha modificato in senso ampliativo quanto previsto dal DPR 633/72, prescrivendo che ogni attività con fini di lucro che apre un sito Web ha l’obbligo di introdurre il numero della partita IVA già nella home page.

La disposizione implica in sostanza che non basta inserire l’anagrafica dell’azienda in qualche sottopagina annidata, ma deve essere ben presente già nella pagina di apertura del sito.

Inoltre, come recita la Risoluzione 60 di maggio 2006 della Agenzia delle Entrate, «il numero di Partita IVA, attribuito dagli Uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito Web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico».

La novità è che sono iniziate a fioccare delle multe ad alcune aziende che invece non si sono attenute a questa normativa, per ignoranza o per semplice negligenza.

Non si tratta di multe milionarie, per fortuna dei proprietari dei siti inadempienti, dal momento che la sanzione oscilla tra i 258 e i 2.065 euro, definita nel d.lgs. 472/1997. Ciononostante è più che opportuno verificare la condizione del proprio sito Web aziendale per assicurarsi che non ci si esponga al rischio di impinguare ulteriormente il legittimo prelievo esercitato dall’Agenzia delle Entrate anche a causa di distrazioni o di superficialità.

Come sospendere le rate del mutuo

Luciano Fanti, Responsabile Diritto Bancario Codacons

La recente Legge Finanziaria 2008 ha disciplinato ulteriormente il settore dei mutui ipotecari. Il provvedimento ha lo scopo dichiarato di “favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili sui quali gravano le relative ipoteche”.

Sul punto si era già registrato l'apporto della Legge 40/07 (Bersani) che aveva già segnato la via per una semplificazione ed una maggiore mobilità in questo specifico settore bancario.

Quale sono stati gli effetti di queste norme? E' ancora presto per una risposta? Vediamo.

Gli strumenti dei quali oggi dispone il consumatore sono piuttosto innovativi e possono realmente semplificare ovvero risolvere la vita di molte famiglie italiane.

La rata del mutuo è divenuta in questi ultimi anni sempre più insostenibile, sia perché sono aumentati sensibilmente i parametri di riferimento dei tassi (variabili) sia perché la situazione economica non è certo favorevole e molte famiglie affrontano le scadenze economiche con il supporto di un lavoro divenuto sempre più precario.

Ed allora rinegoziare la durata di un mutuo ovvero rideterminare il tasso (in base all'art. 8, n. 3 L .40/07) può far scendere la rata a livelli accettabili anche se poi il rimborso complessivo è superiore a quello inizialmente pattuito.

E la stessa soluzione può essere raggiunta attraverso la surrogazione del mutuo, in quanto la banca presso la quale si porta il mutuo potrà concordare con il nuovo cliente condizioni più favorevoli.

Infatti, l'art. 8 appena citato stabilisce che, in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, il debitore ha facoltà di chiedere la surrogazione del mutuo.

In tale ipotesi, il mutuante surrogato (nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito originario e l'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

E quali sono i costi? L'art. 8, n. 3 stabilisce che è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione, la quale comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.

Quindi, non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.

E del tutto gratuita è anche la accennata rinegoziazione, in quanto la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante semplice scrittura privata anche non autenticata, ossia senza l'ausilio del notaio.

Si badi, la surrogazione (per volontà del debitore) e la ricontrattazione non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

A ben vedere la maggior parte di queste operazioni potevano essere realizzate anche senza l'intervento del legislatore, ma evidentemente, la banche italiane hanno necessità di un provvedimento inderogabile per farsi un po' di concorrenza.

Un ulteriore contributo per affrontare le rate del mutuo viene direttamente dalla Legge Finanziaria 2008, che ha introdotto il diritto alla sospensione del mutuo prima casa, per non più di due volte e per un massimo di diciotto mesi, sempre che il mutuo non sia oggetto di procedimento esecutivo.

La sospensione delle rate rappresenta una scialuppa di salvataggio per coloro che improvvisamente si trovano nell'impossibilità di pagare le rate di mutuo. Ma al termine del periodo di sospensione devono riprendere i pagamenti mentre quelli sospesi si accodano alla fine del piano di rimborso.

Ad ogni modo, si rende opportuna l'emanazione del regolamento attuativo che chiarisca i presupposti reddituali e sociali per la sospensione nonchè la dotazione finanziaria del Ministero competente.

Nelle more, comunque, è utile inviare una lettera alla banca per manifestare la difficoltà economica del mutuatario.

Tale comunicazione può risultare utile anche per spuntare altre soluzioni, come la rinegoziazione, ovvero per anticipare l'operatività della sospensione che alcune banche hanno cominciato ad organizzare anche senza il ricorso ai fondi del Ministero dell'Economia.

Tutto ciò conferma che le soluzioni ci sono. Ma occorre armarsi di molta pazienza perché le banche, spesso, sono meno informate dei clienti. E le segnalazioni che giungono alle ns. sedi, in tutta Italia, sono a volte sconcertanti.

Torneremo presto a riparlare di mutui ipotecari.

FAC - SIMILE

Spett.le

Banca .......

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: richiesta sospensione mutuo n. ............ intestato a .....................

L'attuale situazione dei tassi di interesse e la mia particolare situazione economica stanno rendendo sempre più difficile il pagamento delle rate del mutuo in oggetto.

Tali circostanze mi consentirebbero di usufruire della sospensione dei pagamenti prevista dalla finanziaria 2008 per cui il debitore può sospendere “il pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto”.

In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate verrebbero prorogate di un periodo eguale alla durata della sospensione ed i pagamenti delle rate riprenderebbero secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

Pertanto, il sottoscritto comunica formalmente di voler usufruire della sospensione delle rate del mutuo in oggetto, come previsto dalla Legge finanziaria 2008.

Mi rendo comunque disponibile a rinegoziare, senza spese, le condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata (ex. art. 8, n.3, L. 40/07), al fine di ottenere dei benefici analoghi a quelli conseguenti alla sospensione delle rate.

Diversamente, mi vedrò costretto ad interrompere i pagamenti o a trasferire il contratto di mutuo ad un'altra banca, mediante la surrogazione gratuita prevista dall'art. 8 delle Legge 40/07.

Distinti saluti.