La recente Legge Finanziaria 2008 ha disciplinato ulteriormente il settore dei mutui ipotecari. Il provvedimento ha lo scopo dichiarato di “favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili sui quali gravano le relative ipoteche”.
Sul punto si era già registrato l'apporto della Legge 40/07 (Bersani) che aveva già segnato la via per una semplificazione ed una maggiore mobilità in questo specifico settore bancario.
Quale sono stati gli effetti di queste norme? E' ancora presto per una risposta? Vediamo.
Gli strumenti dei quali oggi dispone il consumatore sono piuttosto innovativi e possono realmente semplificare ovvero risolvere la vita di molte famiglie italiane.
La rata del mutuo è divenuta in questi ultimi anni sempre più insostenibile, sia perché sono aumentati sensibilmente i parametri di riferimento dei tassi (variabili) sia perché la situazione economica non è certo favorevole e molte famiglie affrontano le scadenze economiche con il supporto di un lavoro divenuto sempre più precario.
Ed allora rinegoziare la durata di un mutuo ovvero rideterminare il tasso (in base all'art. 8, n. 3 L .40/07) può far scendere la rata a livelli accettabili anche se poi il rimborso complessivo è superiore a quello inizialmente pattuito.
E la stessa soluzione può essere raggiunta attraverso la surrogazione del mutuo, in quanto la banca presso la quale si porta il mutuo potrà concordare con il nuovo cliente condizioni più favorevoli.
Infatti, l'art. 8 appena citato stabilisce che, in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, il debitore ha facoltà di chiedere la surrogazione del mutuo.
In tale ipotesi, il mutuante surrogato (nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito originario e l'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
E quali sono i costi? L'art. 8, n. 3 stabilisce che è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione, la quale comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Quindi, non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
E del tutto gratuita è anche la accennata rinegoziazione, in quanto la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante semplice scrittura privata anche non autenticata, ossia senza l'ausilio del notaio.
Si badi, la surrogazione (per volontà del debitore) e la ricontrattazione non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
A ben vedere la maggior parte di queste operazioni potevano essere realizzate anche senza l'intervento del legislatore, ma evidentemente, la banche italiane hanno necessità di un provvedimento inderogabile per farsi un po' di concorrenza.
Un ulteriore contributo per affrontare le rate del mutuo viene direttamente dalla Legge Finanziaria 2008, che ha introdotto il diritto alla sospensione del mutuo prima casa, per non più di due volte e per un massimo di diciotto mesi, sempre che il mutuo non sia oggetto di procedimento esecutivo.
La sospensione delle rate rappresenta una scialuppa di salvataggio per coloro che improvvisamente si trovano nell'impossibilità di pagare le rate di mutuo. Ma al termine del periodo di sospensione devono riprendere i pagamenti mentre quelli sospesi si accodano alla fine del piano di rimborso.
Ad ogni modo, si rende opportuna l'emanazione del regolamento attuativo che chiarisca i presupposti reddituali e sociali per la sospensione nonchè la dotazione finanziaria del Ministero competente.
Nelle more, comunque, è utile inviare una lettera alla banca per manifestare la difficoltà economica del mutuatario.
Tale comunicazione può risultare utile anche per spuntare altre soluzioni, come la rinegoziazione, ovvero per anticipare l'operatività della sospensione che alcune banche hanno cominciato ad organizzare anche senza il ricorso ai fondi del Ministero dell'Economia.
Tutto ciò conferma che le soluzioni ci sono. Ma occorre armarsi di molta pazienza perché le banche, spesso, sono meno informate dei clienti. E le segnalazioni che giungono alle ns. sedi, in tutta Italia, sono a volte sconcertanti.
Torneremo presto a riparlare di mutui ipotecari.
FAC - SIMILE
Spett.le
Banca .......
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: richiesta sospensione mutuo n. ............ intestato a .....................
L'attuale situazione dei tassi di interesse e la mia particolare situazione economica stanno rendendo sempre più difficile il pagamento delle rate del mutuo in oggetto.
Tali circostanze mi consentirebbero di usufruire della sospensione dei pagamenti prevista dalla finanziaria 2008 per cui il debitore può sospendere “il pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto”.
In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate verrebbero prorogate di un periodo eguale alla durata della sospensione ed i pagamenti delle rate riprenderebbero secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.
Pertanto, il sottoscritto comunica formalmente di voler usufruire della sospensione delle rate del mutuo in oggetto, come previsto dalla Legge finanziaria 2008.
Mi rendo comunque disponibile a rinegoziare, senza spese, le condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata (ex. art. 8, n.3, L. 40/07), al fine di ottenere dei benefici analoghi a quelli conseguenti alla sospensione delle rate.
Diversamente, mi vedrò costretto ad interrompere i pagamenti o a trasferire il contratto di mutuo ad un'altra banca, mediante la surrogazione gratuita prevista dall'art. 8 delle Legge 40/07.
Distinti saluti.