| L’art. 1130, ult. co., c.c., stabilisce che, l’amministratore “.. alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della gestione”. |
| Il codice non prevede altre norme in relazione agli obblighi per la tenuta della contabilità. |
| Non ci sono quindi libri contabili obbligatori o regole di contabilità da rispettare; è sufficiente che l'amministratore predisponga un prospetto riassuntivo delle spese e della ripartizione intellegibile per i condomini. Tale rendicontazione è soggetta, comunque, ad approvazione dell'assemblea con la maggioranza prevista dai commi 1,2,3 dell'art. 1136 del cod. civ. Tali delibere sono impugnabili ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. entro 30 giorni che decorrono dalla data di deliberazione per i condomini dissenzienti e dalla comunicazione per gli assenti. |
| per cui un amministratore potrebbe, teoricamente, adottare un qualsiasi sistema di contabilità e presentare un semplice elenco delle entrate e delle uscite. L'importante è che le spese corrispondano alla verità dei fatti. |
| In realtà la gestione condominiale è diventata sempre più complessa per tutte le nuove problematiche inerenti ai nuovi servizi, e con le quali l'amministratore deve coordinare tutta la sua attività e quindi anche quella contabile; ma anche e non ultime le norme fiscali che vedono il condominio come sostituto d'imposta, la comunicazione all'anagrafe tributaria e il potere del Ministero delle Finanze di chiedere agli amministratori di condomini dati e documenti relativi alla gestione. Pertanto, a fronte di questa situazione ne deriva un vero e proprio obbligo per gli amministratori di conservare dati e documenti contabili nonchè i bilanci. |
sabato 16 febbraio 2008
Documenti contabili
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